Art. 90 · Accesso ai documenti

Art. 90

Accesso ai documenti

In vigore dal 15 lug 2014
Accesso ai documenti 1.   Ai documenti in possesso del Comitato si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). 2.   Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il Comitato adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   Le decisioni prese dal Comitato in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione per i ricorsi di cui all' del presente regolamento, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE. 4.   Le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.
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