Art. 9
Piani di risoluzione elaborati da autorità nazionali di risoluzione
In vigore dal 15 lug 2014
Piani di risoluzione elaborati da autorità nazionali di risoluzione
1. Le autorità nazionali di risoluzione elaborano e adottano piani di risoluzione per le entità e i gruppi diversi da quelli di cui all', paragrafi 2, all', paragrafo 4, lettera b), e all', paragrafo 5, a norma dell', paragrafi da 5 a 13.
2. Le autorità nazionali di risoluzione preparano i piani di risoluzione previa consultazione delle pertinenti autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale significativa in questione.
Storico versioni
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