Art. 88 · Segreto professionale e scambio di informazioni

Art. 88

Segreto professionale e scambio di informazioni

In vigore dal 15 lug 2014
Segreto professionale e scambio di informazioni 1.   I membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all', paragrafo 1, lettera b), il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, anche dopo aver cessato le proprie funzioni. In particolare ad essi è fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale o ricevute da un'autorità competente o da un'autorità di risoluzione in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in forma sommaria o aggregata, tale per cui le entità di cui all' non possano essere identificate, oppure previo consenso espresso dell'autorità o dell'entità che fornisce tali informazioni. Le informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un'azione giudiziaria. Tali obblighi si applicano altresì ai potenziali acquirenti contattati per preparare la risoluzione di un'entità ai sensi dell', paragrafo 3. 2.   Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni, compresi i funzionari del Comitato e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione di effettuare ispezioni in loco, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli che figurano al paragrafo 1. 3.   Gli obblighi di segreto professionale di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del Comitato e agli osservatori di Stati membri non partecipanti che fanno parte di gruppi interni per la risoluzione in conformità dell', paragrafo 3. 4.   Il Comitato adotta le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. 5.   Prima che le informazioni siano divulgate il Comitato si assicura che non contengano alcuna informazione riservata valutando i possibili effetti di tale divulgazione sull'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit. La procedura di verifica degli effetti generati dal divulgare le informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un'eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli relativi ai piani di risoluzione di cui agli , all'esito di eventuali valutazioni effettuate a norma dell' o al programma di risoluzione di cui all'. 6.   Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, i sistemi di garanzia dei depositi, il sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti della procedura ordinaria di insolvenza, le autorità di risoluzione e le autorità competenti di Stati membri non partecipanti, l'ABE, ovvero, alle condizioni di cui all', le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, con un potenziale acquirente.
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