Art. 8 · Piani di risoluzione elaborati dal Comitato

Art. 8

Piani di risoluzione elaborati dal Comitato

In vigore dal 15 lug 2014
Piani di risoluzione elaborati dal Comitato 1.   Il Comitato elabora e adotta piani di risoluzione per le entità e i gruppi di cui all', paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all', paragrafo 4, lettera b), e all', paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di detti paragrafi. 2.   Il Comitato elabora i piani di risoluzione previa consultazione della BCE o delle pertinenti autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali di risoluzione, inclusa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, degli Stati membri partecipanti in cui le entità sono stabilite e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale significativa in questione. A tal fine il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di predisporre e di presentargli progetti di piani di risoluzione e all'autorità di risoluzione a livello di gruppo di predisporre e di presentargli un progetto di piano di risoluzione di gruppo. 3.   Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emette orientamenti e fornisce istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione per la preparazione dei progetti di piani di risoluzione e progetti dei piani di risoluzione di gruppo concernenti entità o gruppi specifici. 4.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione da loro ottenute conformemente all' e all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, fatto salvo il capo 5 del presente titolo. 5.   I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità e ai gruppi di cui al paragrafo 1. 6.   I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un'entità o un gruppo di cui al paragrafo 1 soddisfino le condizioni per la risoluzione. Le informazioni di cui al paragrafo 9 sono comunicate all'entità interessata. Nell'elaborare e aggiornare il piano di risoluzione, il Comitato identifica eventuali ostacoli significativi alle possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, delinea le modalità d'intervento atte ad affrontarli, ai sensi dell'. Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi: a) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'; b) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o c) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard. 7.   Il piano di risoluzione comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie. 8.   Il Comitato può richiedere agli enti di prestargli assistenza nella preparazione e nell'aggiornamento dei piani. 9.   Il piano di risoluzione per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti, laddove possibile e opportuno in forma quantificata: a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano; b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'ente dall'ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione; c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente; d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano; e) una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma dell'; f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell', paragrafo 7, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata conformemente all'; g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell'ente; h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell' della direttiva 2014/59/2014 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento; i) una spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno dei seguenti interventi: i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'; ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard; j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili; k) la descrizione delle interdipendenze critiche; l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti; m) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali; n) un piano di comunicazione con i media e con il pubblico; o) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell' e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione; p) ove d'applicazione, il requisito minimo di fondi propri e di strumenti di bail-in contrattuale ai sensi dell', e una scadenza per il raggiungimento di tale livello; q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente; r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione. 10.   I piani di risoluzione comprendono un piano di risoluzione dell'intero gruppo facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, attraverso la risoluzione a livello dell'impresa madre nell'Unione ovvero lo scorporo e la risoluzione delle filiazioni. Il piano di risoluzione di gruppo individua misure per la risoluzione: a) dell'impresa madre nell'Unione; b) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione; c) delle entità di cui all', lettera b); nonché d) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'. 11.   Il piano di risoluzione di: a) espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle entità di cui all', lettera b), e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui al paragrafo 6; b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possano essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo stabilite nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da singole entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata; c) include una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione eseguita a norma dell'; d) nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione; e) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo qualora ne siano soddisfatte le condizioni; f) identifica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, ove il ricorso al Fondo e ai meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE sia richiesto, stabilisce i principi per la condivisione della responsabilità di tale finanziamento tra le fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri partecipanti e non partecipanti. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi: i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo, stabilito in conformità dell' del presente regolamento, e dei meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE; ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie, durata e tasso di interesse non standard. Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE e dell'impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati. Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro. 12.   Il Comitato stabilisce la data entro la quale devono essere elaborati i primi piani di risoluzione. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo sono rivisti, e se del caso aggiornati, almeno una volta all'anno e dopo qualsiasi cambiamento sostanziale nella struttura giuridica o organizzativa, nell'attività o nella situazione finanziaria dell'entità oppure, nel caso di piani di risoluzione di gruppo, del gruppo compresa ogni entità del gruppo, che possa influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano o renderne altrimenti necessaria la revisione. Ai fini della revisione o dell'aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al comma precedente, gli enti, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano immediatamente al Comitato qualsiasi modifica che renda necessario tale revisione o aggiornamento. 13.   Il Comitato trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alla BCE o alle pertinenti autorità nazionali competenti.
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