Art. 75 · Investimenti

Art. 75

Investimenti

In vigore dal 15 lug 2014
Investimenti 1.   Il Comitato amministra il Fondo a norma del presente regolamento e degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 4. 2.   Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri proventi degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo. 3.   Il Comitato possiede una strategia di investimento prudente e sicura, quale stabilita negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e investe gli importi detenuti nel Fondo in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto degli atti delegati di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché delle altre pertinenti disposizioni del suddetto regolamento. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura stabilita all' riguardo alle regole dettagliate per l'amministrazione del Fondo e ai principi e criteri generali che governano la sua strategia di investimento.
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