Art. 75
Investimenti
In vigore dal 15 lug 2014
Investimenti
1. Il Comitato amministra il Fondo a norma del presente regolamento e degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 4.
2. Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri proventi degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo.
3. Il Comitato possiede una strategia di investimento prudente e sicura, quale stabilita negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e investe gli importi detenuti nel Fondo in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto degli atti delegati di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché delle altre pertinenti disposizioni del suddetto regolamento. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura stabilita all' riguardo alle regole dettagliate per l'amministrazione del Fondo e ai principi e criteri generali che governano la sua strategia di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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