Art. 73
Mezzi di finanziamento alternativi
In vigore dal 15 lug 2014
Mezzi di finanziamento alternativi
1. Il Comitato può contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso gli enti, gli enti finanziari o altri terzi che offrono condizioni finanziarie migliori al momento più opportuno in modo da rendere ottimale il costo del finanziamento e mantenere la sua reputazione, quando le somme raccolte a norma degli non sono immediatamente accessibili o non sono sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione.
2. I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma degli entro il periodo di durata del prestito.
3. Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico della parte II del bilancio del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.
Storico versioni
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