Art. 72 · Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione

Art. 72

Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione

In vigore dal 15 lug 2014
Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione 1.   Il Comitato decide di chiedere prestiti volontari per il Fondo ai meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui: a) gli importi raccolti in base all' non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione; b) i contributi straordinari ex post previsti dall' non sono accessibili immediatamente; e c) i mezzi di finanziamento alternativi previsti dall' non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli. 2.   Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 106, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE. 3.   Il Comitato può decidere di concedere prestiti ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti, se la richiesta è effettuata a norma dell'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 106, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.
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