Art. 7 · Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM

Art. 7

Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM

In vigore dal 15 lug 2014
Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM 1.   Il Comitato è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'SRM. 2.   Fatte salve le disposizioni di cui all', paragrafo 1, il Comitato è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione per: a) le entità di cui all' che non fanno parte di un gruppo e i gruppi: i) che sono considerati significativi a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013; o ii) in relazione ai quali la BCE ha deciso, a norma dell', paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti; e b) altri gruppi transfrontalieri. 3.   Per quanto concerne le entità ed i gruppi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, fatte salve le responsabilità del Comitato per i compiti conferitigli dal presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione eseguono e sono responsabili dei compiti seguenti: a) adottare piani di risoluzione ed eseguire una valutazione della possibilità di risoluzione a norma degli e della procedura stabilita nell'; b) adottare misure durante l'intervento precoce a norma dell', paragrafo 3; c) applicare obblighi semplificati o derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, a norma dell'; d) stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma dell'; e) adottare decisioni di risoluzione ed applicare gli strumenti di risoluzione di cui al presente regolamento, in conformità delle procedure e salvaguardie applicabili, a condizione che l'azione di risoluzione non richieda l'utilizzo del Fondo e sia finanziata esclusivamente mediante gli strumenti di cui agli e da 24 a 27 e/o dal sistema di garanzia dei depositi, in conformità dell' e della procedura stabilita all'; f) svalutare o convertire strumenti di capitale pertinenti a norma dell', in conformità della procedura stabilita all'. Se l'azione di risoluzione richiede l'utilizzo del Fondo, il Comitato adotta il programma di risoluzione. Nell'adottare una decisione di risoluzione, le autorità nazionali di risoluzione tengono conto del piano di risoluzione di cui all' e lo applicano, a meno che non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente intraprendendo azioni non previste nel piano di risoluzione. Nell'eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 5, all', paragrafi 6, 8, 12 e 13, all', paragrafi da 1 a 10, agli articoli da 11 a 14, all', paragrafi 1, 2 e 3, all', all', paragrafo 1, primo comma, all', paragrafi 2 e 6, all', all', paragrafi da 1 a 7, all', paragrafo 8, secondo comma, all', paragrafi 9 e 10, all', paragrafi 1, 3 e 6, agli , all', paragrafo 3, all', paragrafi da 1 a 15, all', paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, all', paragrafo 16, terzo comma, all', paragrafo 16, quarto comma, prima, terza e quarta frase, e all', va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a gruppi ed entità di cui al presente paragrafo, primo comma. A tal fine le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in merito alle misure di cui al presente paragrafo da adottare e si coordinano strettamente con il Comitato al momento dell'adozione di tali misure. Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato i piani di risoluzione di cui all', nonché qualsiasi aggiornamento, corredandoli di una valutazione ragionata della possibilità di risoluzione dell'entità o gruppo interessato a norma dell'. 4.   Ove necessario, per garantire un'applicazione coerente di standard elevati di risoluzione a norma del presente regolamento, il Comitato può: a) in seguito alla notifica da parte di un'autorità nazionale di risoluzione di una misura ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, a norma dell', paragrafo 1, in tempi adeguati in considerazione dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, effettuare una segnalazione all'autorità nazionale di risoluzione pertinente, qualora il Comitato ritenga che il progetto di decisione, con riguardo a un'entità o un gruppo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è conforme con il presente regolamento o con le sue istruzioni generali di cui all', paragrafo 1, lettera a); b) decidere in qualsiasi momento, in particolare se la propria segnalazione di cui alla lettera a) non è trattata in modo adeguato, di propria iniziativa e previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione interessata o su richiesta di quest'ultima, di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti a norma del presente regolamento, anche in relazione a qualsiasi entità o gruppo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri partecipanti possono decidere che il Comitato eserciti tutti i poteri e le responsabilità pertinenti conferitigli dal presente regolamento in relazione alle entità e ai gruppi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, stabiliti nel loro territorio. In tal caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l', l', paragrafo 2, e l', paragrafo 1. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano pertanto al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni

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