Art. 65 · Contributi alle spese amministrative del Comitato

Art. 65

Contributi alle spese amministrative del Comitato

In vigore dal 15 lug 2014
Contributi alle spese amministrative del Comitato 1.   Le entità di cui all' contribuiscono alla parte I del bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo. 2.   Gli importi dei contributi sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio della parte I del bilancio del Comitato. 3.   Il Comitato stabilisce e raccoglie, a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5 del presente articolo, i contributi dovuti da ciascuna entità di cui all' in una decisione indirizzata all'entità interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente. 4.   Gli importi raccolti in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del presente regolamento. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all' per: a) determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati; b) specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente; c) determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.
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