Art. 64 · Disposizioni finanziarie

Art. 64

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 15 lug 2014
Disposizioni finanziarie Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura dettagliata per l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio, conformemente agli . Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).
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