Art. 63 · Esecuzione del bilancio, rendicontazione e scarico della responsabilità

Art. 63

Esecuzione del bilancio, rendicontazione e scarico della responsabilità

In vigore dal 15 lug 2014
Esecuzione del bilancio, rendicontazione e scarico della responsabilità 1.   Il presidente esercita la funzione di ordinatore e dà esecuzione al bilancio del Comitato. 2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario, alla Corte dei conti, per le sue osservazioni. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del Comitato nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 3.   Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione i conti provvisori del Comitato per l'esercizio finanziario precedente. 4.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il presidente redige, sotto la propria responsabilità, i conti definitivi del Comitato e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria. 5.   Entro il 1o luglio di ogni anno, il presidente, previa approvazione del Comitato, trasmette i conti definitivi dell'esercizio finanziario precedente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 6.   Se la Corte dei conti invia osservazioni il presidente risponde entro il 30 settembre. 7.   Ogni anno entro il 15 novembre i conti definitivi dell'esercizio finanziario precedente sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 8.   Il Comitato in sessione plenaria solleva il presidente dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio. 9.   Il presidente, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, invia all'istituzione dell'Unione che le richieda le informazioni cui fanno riferimento i conti del Comitato, fatti salvi gli obblighi di segreto professionale.
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