Art. 61 · Elaborazione ed esecuzione del bilancio

Art. 61

Elaborazione ed esecuzione del bilancio

In vigore dal 15 lug 2014
Elaborazione ed esecuzione del bilancio 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo, unitamente alla tabella dell'organico, e lo trasmette al Comitato per approvazione. 2.   Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato in seduta plenaria adegua, se del caso, il progetto trasmesso dal presidente e approva il bilancio finale del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico.
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