Art. 56 · Nomina e compiti

Art. 56

Nomina e compiti

In vigore dal 15 lug 2014
Nomina e compiti 1.   Il Comitato è presieduto da un presidente a tempo pieno. 2.   Il presidente ha la responsabilità: a) di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni; b) di tutte le questioni riguardanti il personale; c) delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente; d) della stesura del progetto di bilancio del Comitato a norma dell', paragrafo 1, e dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'; e) della gestione del Comitato; f) dell'esecuzione del programma di lavoro annuale del Comitato; g) della preparazione, ogni anno, del progetto di relazione annuale di cui all' comprendente una parte dedicata alle attività di risoluzione del Comitato e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative. Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo il presidente è affiancato da personale apposito. 3.   Il presidente è affiancato da un vicepresidente. Il vicepresidente svolge le funzioni del presidente in assenza o in caso di ragionevole impedimento di quest'ultimo, conformemente al presente regolamento. 4.   Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), sono designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), sono scelti sulla base di una procedura di selezione aperta, che rispetta i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente e tempestivamente informati sulla procedura in ogni fase del suo svolgimento. 5.   Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, tale mandato non è rinnovabile. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), non hanno incarichi a livello nazionale, dell'Unione o internazionale. 6.   Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione fornisce al Parlamento europeo l'elenco dei candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), e ne informa il Consiglio. In deroga al primo comma, per la nomina dei primi membri del Comitato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione fornisce l'elenco dei candidati selezionati senza consultare il Comitato. La Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), al Parlamento europeo per approvazione. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 7.   In deroga al paragrafo 5, il mandato del primo presidente nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è di tre anni; tale mandato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori. 8.   Il presidente il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 9.   Se il presidente o il vicepresidente o un membro di cui all', paragrafo 1, lettera b), non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o ha commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall'incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. A tal fine il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che essi ritengono soddisfatte le condizioni per la rimozione del presidente, del vicepresidente o dei membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), dall'incarico; la Commissione risponde a tale comunicazione.
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