Art. 45 · Responsabilità

Art. 45

Responsabilità

In vigore dal 15 lug 2014
Responsabilità 1.   Il Comitato risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dell'attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8. 2.   Il Comitato trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti conformemente all', al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. Fatti salvi gli obblighi in materia di segreto professionale, tale relazione è pubblicata sul sito web del Comitato. 3.   Il presidente presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato. Un'audizione ha luogo almeno una volta ogni anno. 5.   Il presidente può essere ascoltato dal Consiglio, su richiesta di quest'ultimo, sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato. 6.   Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure e in ogni caso entro cinque settimane dal ricevimento. 7.   Su richiesta, il presidente tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE. Il Parlamento europeo e il Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi in materia di segreto professionale imposti al Comitato dal presente regolamento e quando il Comitato agisce in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. 8.   Durante le indagini del Parlamento europeo, il Comitato collabora con il Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE e dei regolamenti di cui all'articolo 226 TFUE. Entro sei mesi dalla nomina del presidente, il Comitato e il Parlamento europeo concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sullo svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo in virtù dell'articolo 226 TFUE, tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, incluse le norme sul trattamento e la protezione delle informazioni classificate o delle informazioni riservate di altra natura, la cooperazione nell'ambito delle audizioni di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento, delle discussioni orali riservate, delle relazioni, delle risposte a interrogazioni e quesiti e delle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente, del vicepresidente e dei quattro membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
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