Art. 4 · Stati membri partecipanti

Art. 4

Stati membri partecipanti

In vigore dal 15 lug 2014
Stati membri partecipanti 1.   Gli Stati membri partecipanti ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013 sono considerati Stati membri partecipanti ai fini del presente regolamento. 2.   Qualora si sospenda o si ponga fine alla cooperazione stretta tra uno Stato membro e la BCE a norma dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013, le entità stabilite in tale Stato membro cessano di essere disciplinate dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione della decisione di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta. 3.   Qualora si ponga fine alla cooperazione stretta con la BCE di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Comitato decide, entro tre mesi dalla data di adozione della decisione di porre fine alla cooperazione stretta, in accordo con tale Stato membro, le modalità per il recupero dei contributi che lo Stato membro interessato ha trasferito al Fondo e ogni altra condizione applicabile. I recuperi comprendono la parte del comparto corrispondente allo Stato membro interessato che non è oggetto di messa in comune. Se, durante il periodo di transizione, secondo quanto stabilito nell'Accordo, i recuperi della parte non messa in comune non sono sufficienti per consentire allo Stato membro interessato di finanziare la costituzione del proprio meccanismo di finanziamento nazionale, conformemente alla direttiva 2014/59/UE, i recuperi includono anche la totalità o una quota della parte del comparto corrispondente a tale Stato membro oggetto di messa in comune, in conformità dell'Accordo o altrimenti, dopo il periodo di transizione, la totalità o una parte dei contributi trasferiti dallo Stato membro durante la cooperazione stretta, in un importo sufficiente per permettere di finanziare tale meccanismo di finanziamento nazionale. Nel valutare l'importo dei mezzi finanziari che saranno recuperati dalla parte messa in comune o altrimenti, dopo il periodo di transizione, dal Fondo, sono presi in considerazione i seguenti criteri aggiuntivi: a) la modalità di cessazione della cooperazione stretta con la BCE, se su base volontaria in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o meno; b) l'esistenza di azioni di risoluzione in corso alla data di cessazione; c) il ciclo economico dello Stato membro interessato dalla cessazione. I recuperi sono distribuiti in un periodo limitato, proporzionale alla durata della cooperazione stretta. La quota delle risorse finanziarie dello Stato membro interessato erogate dal Fondo utilizzate per azioni di risoluzione durante il periodo di cooperazione stretta è dedotta da tali recuperi. 4.   Il presente regolamento continua ad applicarsi alle procedure di risoluzione in corso alla data di applicazione di una decisione di cui al paragrafo 2.
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