Art. 39
Penalità di mora
In vigore dal 15 lug 2014
Penalità di mora
1. Il Comitato, mediante decisione, irroga una penalità di mora a un'entità di cui all' per obbligare:
a)
tale entità a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell';
b)
una persona di cui all', paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;
c)
una persona di cui all', paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire in maniera completa documentazione, dati, procedure o altro materiale richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;
d)
una persona di cui all', paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.
2. Una penalità di mora è efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'entità di cui all' o la persona interessata non si conforma alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.
3. Fermo restando il paragrafo 2, l'importo di una penalità di mora è pari allo 0,1 % del fatturato medio giornaliero nell'esercizio precedente. Una penalità di mora è calcolata dalla data stabilita nella decisione che irroga la penalità di mora.
4. Una penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione del Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:806:oj#art-39