Art. 37 · Autorizzazione di un'autorità giudiziaria

Art. 37

Autorizzazione di un'autorità giudiziaria

In vigore dal 15 lug 2014
Autorizzazione di un'autorità giudiziaria 1.   Se un'ispezione in loco ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, o l'assistenza prevista all', paragrafo 5, necessita, in base alle normative nazionali, di un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria, si procede alla richiesta di tale autorizzazione. 2.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né eccessive, in considerazione dell'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso sospetta una violazione delle decisioni di cui all', sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione del Comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:806:oj#art-37