Art. 36
Ispezioni in loco
In vigore dal 15 lug 2014
Ispezioni in loco
1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, e fatte salve le altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, il Comitato può svolgere, conformemente all' e previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione nonché alle pertinenti autorità nazionali competenti interessate, cooperando con le stesse ove opportuno, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all', paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone giuridiche.
2. I funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente all', paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro di cui all', paragrafo 1.
3. Le persone giuridiche di cui all', paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dal Comitato.
4. I funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano in quanto autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza, sotto la supervisione e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco, così come altre persone che li accompagnano autorizzate o nominate da tali autorità.
5. Qualora i funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che una persona si oppone a un'ispezione ordinata a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su qualunque locale commerciale nonché libro e registro contabile. Qualora non dispongano di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione interessate esercitano i poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.
Storico versioni
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