Art. 35
Indagini generali
In vigore dal 15 lug 2014
Indagini generali
1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, e fatte salve le altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, il Comitato può svolgere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, tutte le indagini necessarie riguardo a tutte le persone giuridiche o fisiche di cui all', paragrafo 1, stabilite o situate in uno Stato membro partecipante.
A tal fine il Comitato può:
a)
esigere la presentazione di documenti;
b)
esaminare i libri e i registri contabili delle persone giuridiche o fisiche di cui all', paragrafo 1, e farne copie o estratti;
c)
ottenere spiegazioni, oralmente o per iscritto, dalle persone giuridiche o fisiche di cui all', paragrafo 1, ovvero da rappresentanti o dal personale delle stesse;
d)
sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine.
2. Le persone fisiche o giuridiche di cui all', paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione del Comitato.
Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono situati i locali interessati prestano, in base al diritto nazionale, l'assistenza necessaria anche per quanto concerne l'agevolazione dell'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone fisiche o giuridiche di cui all', paragrafo 1, in modo che tali diritti possano essere esercitati.
Storico versioni
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