Art. 34
Richieste di informazioni
In vigore dal 15 lug 2014
Richieste di informazioni
1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, nonché avvalendosi appieno di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dal presente regolamento da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
a)
le entità di cui all';
b)
i dipendenti delle entità di cui all';
c)
i terzi cui le entità di cui all' hanno esternalizzato funzioni o attività.
2. Le entità e le persone di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste a norma di tale paragrafo. Gli obblighi di segreto professionale non esentano le predette entità e persone dall'obbligo di fornire le citate informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione degli obblighi di segreto professionale.
3. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione interessate.
4. Il Comitato è in grado di ottenere, anche su base continuativa, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento, in particolare sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a ogni ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione.
5. Il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.
6. Le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:806:oj#art-34