Art. 34 · Richieste di informazioni

Art. 34

Richieste di informazioni

In vigore dal 15 lug 2014
Richieste di informazioni 1.   Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, nonché avvalendosi appieno di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dal presente regolamento da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti: a) le entità di cui all'; b) i dipendenti delle entità di cui all'; c) i terzi cui le entità di cui all' hanno esternalizzato funzioni o attività. 2.   Le entità e le persone di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste a norma di tale paragrafo. Gli obblighi di segreto professionale non esentano le predette entità e persone dall'obbligo di fornire le citate informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione degli obblighi di segreto professionale. 3.   Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione interessate. 4.   Il Comitato è in grado di ottenere, anche su base continuativa, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento, in particolare sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a ogni ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione. 5.   Il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale. 6.   Le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:806:oj#art-34