Art. 33 · Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

Art. 33

Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

In vigore dal 15 lug 2014
Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi 1.   In relazione alle procedure di risoluzione dei paesi terzi si applica il presente articolo finché non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell'entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all', paragrafo 1, della citata direttiva con il paese terzo in questione nella misura in cui il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo non siano disciplinati da tale accordo. 2.   Il Comitato valuta ed emana una raccomandazione per le autorità nazionali di risoluzione sul riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione avviate dalle autorità di risoluzione di un paese terzo in relazione a un ente o un'impresa madre di un paese terzo che ha: a) una o più filiazioni nell'Unione con sede in uno o più Stati membri partecipanti; o b) attività, diritti o passività situati in uno o più Stati membri partecipanti ovvero soggetti al diritto degli Stati membri partecipanti. Il Comitato effettua la propria valutazione previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione e, laddove sia istituito un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE, con le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti. La valutazione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro partecipante in cui opera l'ente o l'impresa madre del paese terzo, e, in particolare, dell'impatto che il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo nonché sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione. 3.   Il Comitato raccomanda di rifiutare il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione di cui al paragrafo 1 se ritiene che: a) le procedure di risoluzione del paese terzo abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria di uno Stato membro partecipante; o b) i creditori, inclusi in particolare i titolari di depositi ubicati o esigibili in uno Stato membro partecipante, in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione non beneficino dello stesso trattamento dei creditori e depositanti del paese terzo aventi analoghi diritti giuridici; c) il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo abbia concrete implicazioni di bilancio per lo Stato membro partecipante; o infine d) gli effetti del riconoscimento o dell'applicazione in questione risultino in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro partecipante. 4.   Le autorità nazionali di risoluzione attuano la raccomandazione del Comitato e chiedono il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione nei rispettivi territori ovvero spiegano al Comitato, in una dichiarazione motivata, le ragioni per cui non possono attuare la raccomandazione del Comitato. 5.   Nell'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione a entità di paesi terzi, le autorità nazionali di risoluzione esercitano, se del caso, i poteri loro conferiti in base al disposto dell', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
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