Art. 31 · Cooperazione nell'ambito dell'SRM

Art. 31

Cooperazione nell'ambito dell'SRM

In vigore dal 15 lug 2014
Cooperazione nell'ambito dell'SRM 1.   Il Comitato svolge i propri compiti in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato, in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, approva e pubblica un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo. Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato: a) emana orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali di risoluzione, le quali assolvono i compiti e adottano le decisioni di risoluzione nel rispetto degli stessi; b) può esercitare in ogni momento i poteri di cui agli articoli da 34 a 37; c) può richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento da parte loro dei compiti di cui all', paragrafo 3; d) riceve dalle autorità nazionali di risoluzione progetti di decisione sui quali può esprimere un parere e, in particolare, indicare gli elementi dei progetti stessi non conformi al presente regolamento o alle istruzioni generali del Comitato. Fatto salvo il capo 5 del presente titolo, ai fini della valutazione dei piani di risoluzione il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute conformemente all' e all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. 2.   L', paragrafi da 4 a 10, e gli articoli da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione. Non si applicano la decisione congiunta e le decisioni eventualmente adottate in assenza di una decisione congiunta ai sensi dell', paragrafi da 9 a 13, della direttiva 2014/59/UE. A tali relazioni si applicano invece le pertinenti disposizioni del presente regolamento.
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