Art. 3
Definizioni
In vigore dal 15 lug 2014
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «autorità nazionale competente»: autorità nazionale competente come definita all', punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;
2) «autorità competente»: autorità competente come definita all', punto 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) «autorità nazionale di risoluzione»: autorità designata da uno Stato membro partecipante a norma dell' della direttiva 2014/59/UE;
4) «autorità nazionale di risoluzione pertinente»: l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti un'entità o un gruppo;
5) «condizioni per la risoluzione»: le condizioni di cui all', paragrafo 1;
6) «piano di risoluzione»: un piano elaborato conformemente all' o 9;
7) «piano di risoluzione di gruppo»: un piano di risoluzione di gruppo elaborato conformemente agli ;
8) «obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di cui all';
9) «strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all', paragrafo 2;
10) «azione di risoluzione»: la decisione di assoggettare alla risoluzione di cui all' un'entità di cui all', l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione;
11) «depositi protetti»: i depositi definiti all', paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE;
12) «depositi ammissibili»: depositi come definiti all', paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE;
13) «ente»: ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell', lettera c);
14) «ente soggetto a risoluzione»: entità ai sensi dell' per la quale è stata avviata un'azione di risoluzione;
15) «ente finanziario»: ente finanziario quale definito all', paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
16) «società di partecipazione finanziaria»: la società di partecipazione finanziaria definita all', paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
17) «società di partecipazione finanziaria mista»: la società di partecipazione finanziaria mista definita all', paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;
18) «società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione»: la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE definita all', paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013;
19) «ente impresa madre nell'Unione»: l'ente impresa madre nell'UE definito all', paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013;
20) «impresa madre»: l'impresa madre definita all', paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
21) «filiazione»: la filiazione definita all', paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013;
22) «succursale»: la succursale definita all', paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;
23) «gruppo»: impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all';
24) «gruppo transfrontaliero»: gruppo cui fanno capo entità di cui all', stabilito in più di uno Stato membro partecipante;
25) «base consolidata»: la base della situazione consolidata definita all', paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013;
26) «autorità di vigilanza su base consolidata»: l'autorità di vigilanza su base consolidata definita all', paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;
27) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione nello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti l'ente o l'impresa madre soggetto a vigilanza su base consolidata al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;
28) «sistema di tutela istituzionale»o «IPS»: meccanismo che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
29) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un'entità di cui all' del presente regolamento o del gruppo di cui tale entità fa parte;
30) «strumento per la vendita dell'attività d'impresa»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione di titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell';
31) «strumento dell'ente-ponte»: il meccanismo che effettua la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell';
32) «strumento di separazione delle attività»: il meccanismo per effettuare la cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, secondo il disposto dell';
33) «strumento del bail-in»: il meccanismo per l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell';
34) «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui all', paragrafo 1;
35) «livello-obiettivo»: importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell', paragrafo 1;
36) «Accordo»: accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo;
37) «periodo transitorio»: il periodo intercorrente fra la data di applicazione del presente regolamento come determinata in base all', paragrafi 2 e 6, e il momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo o, se anteriore, il 1o gennaio 2024;
38) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario definito all', paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013;
39) «titoli di debito»: obbligazioni o altre forme di debito trasferibile, titoli che creano o riconoscono un debito e titoli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito;
40) «fondi propri»: i fondi propri definiti all', paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013;
41) «requisiti di fondi propri»: i requisiti stabiliti agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013;
42) «liquidazione»: la realizzazione di attività di un'entità di cui all';
43) «derivato»: derivato quale definito all', punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;
44) «poteri di svalutazione e di conversione»: i poteri di cui all';
45) «strumenti del capitale primario di classe 1»: gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all', paragrafi da 1 a 4, all', paragrafi da 1 a 5, o all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
46) «strumenti aggiuntivi di classe 1»: gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
47) «strumenti di classe 2»: gli strumenti o i prestiti subordinati che soddisfano le condizioni stabilite all' del regolamento (UE) n. 575/2013;
48) «importo aggregato»: l'importo aggregato di cui l'autorità di risoluzione ha valutato che le passività ammissibili devono essere svalutate o convertite, conformemente all', paragrafo 13;
49) «passività ammissibili»: le passività e gli strumenti di capitale che non sono qualificabili come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o 2, strumenti di un'entità di cui all' che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell', paragrafo 3;
50) «sistema di garanzia dei depositi»: il sistema di garanzia introdotto ed ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell' della direttiva 2014/49/UE;
51) «strumenti di capitale pertinenti»: gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e 2;
52) «obbligazione garantita»: il titolo di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
53) «depositante»: il depositante definito all', paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE;
54) «investitore»: l'investitore ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
2. In mancanza di una definizione pertinente al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2014/59/UE. In mancanza di una definizione pertinente al paragrafo 1 del presente articolo o dell' della direttiva 2014/59/UE, si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2013/36/UE.
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