Art. 29 · Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento

Art. 29

Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento

In vigore dal 15 lug 2014
Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento 1.   Le autorità nazionali di risoluzione adottano le azioni necessarie per attuare le decisioni di cui al presente regolamento, in particolare esercitando un controllo sulle entità e i gruppi di cui all', paragrafo 2, nonché sulle entità e i gruppi di cui all', paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, adottando le misure necessarie a norma dell' o dell' della direttiva 2014/59/UE e assicurando che le salvaguardie previste dalla predetta direttiva siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione attuano tutte le decisioni del Comitato loro destinate. A tal fine, nel rispetto del presente regolamento, esse esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni fissate dalla stessa normativa. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. Qualsiasi azione intrapresa è conforme alle decisioni adottate dal Comitato ai sensi del presente regolamento. In sede di attuazione di tali decisioni, le autorità nazionali di risoluzione si assicurano che siano rispettate le salvaguardie applicabili previste dalla direttiva 2014/59/UE. 2.   Laddove un'autorità nazionale di risoluzione non abbia applicato o rispettato una decisione adottata dal Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo tale da mettere a rischio uno qualsiasi degli obiettivi di risoluzione ai sensi dell' oppure l'attuazione efficiente del programma di risoluzione, il Comitato può ordinare a un ente soggetto a risoluzione: a) in caso di azione ai sensi dell', di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività di un ente soggetto a risoluzione; b) in caso di azione ai sensi dell', di esigere, nelle circostanze previste all', la conversione di tutti gli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo. c) di adottare qualsiasi altra azione necessaria altro provvedimento necessario per conformarsi alla decisione in oggetto. Il Comitato adotta una decisione ai sensi del primo comma, lettera c), solo se la misura riduce significativamente il rischio per l'obiettivo della risoluzione in questione o per l'attuazione efficiente del programma di risoluzione. Prima di decidere l'imposizione di qualsiasi misura il Comitato comunica alle autorità nazionali di risoluzione interessate e alla Commissione la misura che intende adottare. Tale comunicazione comprende anche la descrizione dettagliata delle misure previste, le ragioni alla base delle stesse, nonché i dettagli della relativa data di entrata in vigore. La comunicazione è trasmessa almeno 24 ore prima che le misure diventino effettive. In circostanze eccezionali, laddove non sia possibile dare un preavviso di 24 ore, il Comitato può effettuare la comunicazione a meno di 24 ore dalla prevista entrata in vigore delle misure. 3.   L'ente soggetto a risoluzione si conforma a qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione precedentemente adottata dalle autorità nazionali di risoluzione sulla stessa materia. 4.   Ogni azione intrapresa dalle autorità nazionali di risoluzione riguardo a questioni che sono oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 2 è conforme a detta decisione. 5.   Il Comitato pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure un avviso che riassuma gli effetti dell'azione di risoluzione, in particolare sui clienti al dettaglio. Le autorità nazionali di risoluzione si conformano agli obblighi procedurali applicabili di cui all' della direttiva 2014/59/UE.
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