Art. 26 · Strumento di separazione delle attività

Art. 26

Strumento di separazione delle attività

In vigore dal 15 lug 2014
Strumento di separazione delle attività 1.   Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento di separazione delle attività consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte a una o più società veicolo per la gestione delle attività. 2.   Relativamente allo strumento di separazione delle attività, il programma di risoluzione stabilisce: a) le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede alla società veicolo per la gestione delle attività conformemente all', paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, della direttiva 2014/59/UE; b) il corrispettivo per la cessione delle attività, dei diritti e delle passività alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, in conformità ai principi stabiliti dall' del presente regolamento, all', paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE e alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Il primo comma, lettera b) non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:806:oj#art-26