Art. 25
Strumento dell'ente-ponte
In vigore dal 15 lug 2014
Strumento dell'ente-ponte
1. Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento dell'ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:
a)
di titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;
b)
delle attività, dei diritti o delle passività, nella loro totalità o singolarmente, di uno o più enti soggetti a risoluzione.
2. Relativamente allo strumento dell'ente-ponte, il programma di risoluzione stabilisce:
a)
gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede a un ente-ponte conformemente all', paragrafi da 1 a 12, della direttiva 2014/59/UE;
b)
le modalità per la costituzione, il funzionamento e la cessazione dell'ente-ponte da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all', paragrafi 1, 2 e 3 e da 5 a 9, della direttiva 2014/59/UE;
c)
le modalità per la commercializzazione dell'ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
3. Il Comitato garantisce che il valore complessivo delle passività cedute dall'autorità nazionale di risoluzione all'ente-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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