Art. 21
Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale
In vigore dal 15 lug 2014
Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale
1. Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando a norma della procedura stabilita all' in relazione alle entità e ai gruppi di cui all', paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all', paragrafo 4, lettera b), e all', paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:
a)
è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
b)
l'entità non è più economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni;
c)
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
d)
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
e)
l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all', paragrafo 4, lettera d), punto iii).
La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), c) e d), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.
2. In merito alla valutazione volta a stabilire se l'entità o il gruppo è economicamente sostenibile, Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'entità di cui all' o il gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
l'entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
b)
tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un'azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale permetta di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all', paragrafo 4.
5. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), un gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali a livello consolidato in modo tale da giustificare un'azione da parte della BCE o dell'autorità nazionale competente compreso il fatto — ma non solo — che il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.
6. Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è svalutato in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma dell', paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto alla misura in cui sono stati svalutati o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.
7. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato deliberando secondo la procedura stabilita all', stabilisce se i poteri di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti vadano esercitati indipendentemente o, secondo la procedura prevista all', in combinazione con un'azione di risoluzione.
8. Nel caso in cui il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all' del presente regolamento, stabilisca che una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte, ma che le condizioni per la risoluzione a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento, non sono soddisfatte, il Comitato dà istruzione, senza indugio, alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli della direttiva 2014/59/UE.
Il Comitato provvede affinché, prima che le autorità nazionali di risoluzione esercitino il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell'entità di cui all' o del gruppo conformemente all', paragrafi da 1 a 15. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di ricapitalizzare l'entità di cui all' o il gruppo.
9. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, e anche le condizioni di cui all', paragrafo 1, sono soddisfatte, si applica la procedura stabilita all', paragrafi 6, 7 e 8.
10. Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino senza indugio i poteri di svalutazione o di conversione conformemente all'ordine di priorità dei crediti previsto dall' e in modo da ottenere i risultati seguenti:
a)
gli elementi di capitale primario di classe 1 sono ridotti per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità.
b)
il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato e/o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all' o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
c)
il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all' o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
11. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla svalutazione o conversione degli strumenti di capitale pertinenti conformemente all'.
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