Art. 20 · Valutazione ai fini della risoluzione

Art. 20

Valutazione ai fini della risoluzione

In vigore dal 15 lug 2014
Valutazione ai fini della risoluzione 1.   Prima di decidere in merito a un'azione di risoluzione o all'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all' venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata. 2.   Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata definitiva. 3.   Qualora non sia possibile una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1, una valutazione provvisoria delle attività e passività dell'entità di cui all' può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 10 del presente articolo. 4.   L'obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all' che rispetta le condizioni per la risoluzione di cui agli . 5.   La valutazione è intesa: a) ad orientare l'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale; b) laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull'azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all'entità di cui all'; c) laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale; d) laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione o conversione delle passività ammissibili; e) laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento di separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari dei titoli di proprietà; f) laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere nonché l'accertamento, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell', paragrafo 2, lettera b); g) in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un 'entità di cui all' siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale. 6.   Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un'entità di cui all' un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un'assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione: a) il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità all', paragrafo 6; b) il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all', all'ente soggetto a risoluzione. 7.   La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'entità di cui all': a) lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell'entità di cui all'; b) l'analisi e la stima del valore contabile delle attività; c) l'elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell'entità di cui all', con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello di priorità di cui all'. 8.   Ove opportuno, per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere e) e f), del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo, possono essere integrate da un'analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all' in base al valore di mercato. 9.   La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell'ordine di priorità dei crediti di cui all' e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l' entità di cui all' fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Tale valutazione non pregiudica l'applicazione del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato («no creditor worse off») di cui all', paragrafo 1, lettera g). 10.   Qualora non sia possibile, a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 o si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9. La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione. 11.   Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti fissati in tali paragrafi. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi da 16, 17 e 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta. La valutazione definitiva ex post mira: a) ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un'entità di cui all' siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità; b) a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del presente articolo. 12.   Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell'entità di cui all' figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all'autorità nazionale di risoluzione: a) di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in; b) di dare istruzione a un'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all'entità soggetta a risoluzione in relazione a attività, diritti o passività o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà in relazione a tali titoli di proprietà. 13.   In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione, anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un'entità di cui all' in dissesto, o all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale. 14.   Il Comitato stabilisce e mantiene meccanismi atti a garantire che la valutazione per l'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell' e la valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 15 del presente articolo si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete relative alle attività e alle passività dell'ente soggetto a risoluzione. 15.   La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal Comitato. 16.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15. 17.   La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta: a) il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell'azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione; b) il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione dell'ente soggetto a risoluzione; e c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo. 18.   La valutazione di cui al paragrafo 16: a) presuppone che un ente soggetto a risoluzione che è stato interessato dall'azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione; b) presuppone che l'azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate; c) prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all'ente soggetto a risoluzione.
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