Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 lug 2014
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:
a)
gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;
b)
le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all', paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
c)
le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata dell'impresa madre svolta dalla BCE conformemente all', paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:806:oj#art-2