Art. 19
Aiuti di Stato e aiuti del Fondo
In vigore dal 15 lug 2014
Aiuti di Stato e aiuti del Fondo
1. Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, non si procede all'adozione del programma di risoluzione ai sensi dell', paragrafo 6, del presente regolamento, finché la Commissione non abbia adottato una decisione favorevole o condizionata in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici.
Nello svolgimento dei compiti conferiti dall' del presente regolamento, le istituzioni dell'Unione agiscono conformemente ai principi stabiliti all', paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.
2. Al ricevimento di una comunicazione ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento, o di propria iniziativa, se ritiene che le azioni di risoluzione potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Comitato invita lo Stato membro partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il Comitato comunica alla Commissione tutti i casi in cui invita uno o più Stati membri a effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
3. Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato comporta il ricorso al Fondo, il Comitato comunica alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. La comunicazione del Comitato comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di rendere le proprie valutazioni ai sensi del presente paragrafo.
La comunicazione di cui al presente paragrafo fa scattare un'indagine preliminare da parte della Commissione nel corso della quale la Commissione può chiedere al Comitato di fornire ulteriori informazioni. La Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorisce il beneficiario o qualsiasi altra impresa, in questo modo pregiudicando gli scambi tra Stati membri, in modo tale da risultare incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.
Se la Commissione nutre seri dubbi in merito alla compatibilità del proposto ricorso al Fondo con il mercato interno, o laddove il Comitato non abbia fornito le necessarie informazioni a seguito di una richiesta della Commissione ai sensi del secondo comma, la Commissione avvia un'indagine approfondita e ne dà comunicazione al Comitato. La Commissione pubblica la sua decisione di avviare un'indagine approfondita nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Comitato, qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi potrebbero essere lesi dal ricorso al Fondo possono presentare commenti alla Commissione entro il termine indicato nella comunicazione. Il Comitato può presentare osservazioni sui commenti presentati dagli Stati membri e dai terzi interessati entro il termine indicato dalla Commissione. Al termine del periodo dell'indagine la Commissione valuta se il ricorso al Fondo è compatibile con il mercato interno.
Nell'effettuare le sue valutazioni e nel condurre le sue indagini conformemente al presente paragrafo, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE nonché di tutte le pertinenti comunicazioni, linee guida e misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.
La Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno, da presentare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario.
La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere la valutazione della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere le funzioni eventualmente indicate nella decisione della Commissione.
Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.
4. Se la Commissione nutre seri dubbi circa il rispetto della sua decisione a norma del paragrafo 3, procede a effettuare le necessarie indagini. A tale scopo, la Commissione può esercitare i poteri di cui dispone a norma dei regolamenti e di altre misure di cui al paragrafo 3, quarto comma, e si ispira ad essi.
5. Se, sulla base delle indagini svolte dalla Commissione, e dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, la Commissione ritiene che la decisione di cui al paragrafo 3 non sia stata rispettata, emette una decisione rivolta all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante interessato imponendole di recuperare gli importi cui si è fatto ricorso impropriamente entro un periodo stabilito dalla Commissione. Gli aiuti a titolo del Fondo da recuperare a norma della decisione relativa al recupero comprendono gli interessi a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione e sono versati al Comitato.
Il Comitato versa nel Fondo gli eventuali importi ricevuti a norma del primo comma e ne tiene conto al momento di determinare i contributi ai sensi degli .
La procedura di recupero di cui al primo comma rispetta il diritto dei beneficiari alla buona amministrazione e all'accesso ai documenti sanciti agli della Carta.
6. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione che la Commissione può stabilire nella sua decisione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano la conformità del ricorso al Fondo con la decisione di cui a detto paragrafo, per la cui redazione il Comitato si avvale dei suoi poteri previsti dall'.
7. Qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi possono essere lesi dal ricorso al Fondo, in particolare le entità di cui all', hanno il diritto di informare la Commissione di qualsiasi sospetto di ricorso improprio al Fondo incompatibile con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme procedurali dettagliate concernenti:
a)
il calcolo del tasso di interesse da applicare in caso di decisione relativa al recupero a norma del paragrafo 5;
b)
le garanzie del diritto alla buona amministrazione e del diritto all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 5.
9. Quando la Commissione, a seguito di una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, ritiene che l'applicazione degli strumenti e delle azioni di risoluzione non risponda ai criteri in base ai quali è stata presa la sua decisione iniziale di cui al paragrafo 3, può rivedere tale decisione e adottare le opportune modifiche.
10. In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro, il Consiglio può, deliberando all'unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno se tale decisione è giustificata da circostanze eccezionali. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro sette giorni dalla data della richiesta, la Commissione delibera sul caso.
11. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le loro autorità nazionali di risoluzione dispongano dei poteri necessari a garantire il rispetto delle condizioni stabilite in una decisione della Commissione a norma del paragrafo 3 e a recuperare gli importi cui si è fatto ricorso impropriamente a norma di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 5.
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