Art. 17
Ordine di priorità dei crediti
In vigore dal 15 lug 2014
Ordine di priorità dei crediti
1. Nell'applicare lo strumento del bail-in a un'entità di cui all' del presente regolamento, e fatte salve le passività escluse dallo strumento del bail-in a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento, il Comitato, la Commissione o, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione decidono in merito all'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, compresa l'eventuale applicazione dell', paragrafo 5, del presente regolamento, e le autorità nazionali di risoluzione esercitano tali i poteri secondo gli della direttiva 2014/59/UE e secondo l'ordine di priorità inverso dei crediti stabilito dal loro diritto nazionale, comprese le disposizioni che recepiscono l'articolo 108 di tale direttiva.
2. Gli Stati membri partecipanti notificano alla Commissione e al Comitato l'ordine dei crediti nei confronti delle entità di cui all' nelle procedure nazionali di insolvenza il 1o luglio di ogni anno civile o immediatamente, qualora intervenga un cambiamento dell'ordine.
Se si applica lo strumento del bail-in, il pertinente sistema di garanzia dei depositi è responsabile secondo i termini previsti dall'.
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