Art. 16 · Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri

Art. 16

Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri

In vigore dal 15 lug 2014
Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri 1.   Il Comitato decide in merito a un'azione di risoluzione in relazione ad un ente finanziario stabilito in uno Stato membro partecipante, quando le condizioni stabilite all', paragrafo 1, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente finanziario sia l'impresa madre soggetta a vigilanza su base consolidata. 2.   Il Comitato avvia un'azione di risoluzione per un'impresa madre di cui all', lettera b), quando le condizioni stabilite all', paragrafo 1, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l'impresa madre sia una o più filiazioni che siano enti o, se la filiazione non ha sede nell'Unione, l'autorità del paese terzo ha stabilito che soddisfa le condizioni per la risoluzione a norma del diritto di tale paese terzo. 3.   In deroga al paragrafo 2 e nonostante il fatto che un'impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all', paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se una o più delle sue filiazioni che sono enti soddisfano le condizioni stabilite all', paragrafi 1, 4 e 5, e le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso e l'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo insieme. Qualora un'autorità di risoluzione nazionale informi il Comitato che il diritto fallimentare dello Stato membro prevede che i gruppi siano trattati nel loro complesso e l'azione di risoluzione in relazione all'impresa madre sia necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo complesso, il Comitato può altresì decidere in merito a un'azione di risoluzione riguardante l'impresa madre. Ai fini del primo comma, allorché valuta se le condizioni di cui all', paragrafo 1, sono rispettate per una o più filiazioni che sono enti, il Comitato può non tener conto dei trasferimenti infragruppo di capitale o di perdite tra le entità, compreso l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione.
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