Art. 15 · Principi generali che disciplinano la risoluzione

Art. 15

Principi generali che disciplinano la risoluzione

In vigore dal 15 lug 2014
Principi generali che disciplinano la risoluzione 1.   Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all', il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione prendono tutte le misure atte a garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti: a) gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite; b) i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti a norma dell', salvo espresse disposizioni contrarie del presente regolamento; c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo casi in cui il mantenimento della totalità o di parte dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza, a seconda dei casi, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione; d) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione forniscono tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; e) le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, conformemente al diritto nazionale, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell'ente soggetto a risoluzione; f) salvo disposizione contraria del presente regolamento, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento; g) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'entità di cui all' fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall'; h) i depositi protetti sono pienamente salvaguardati; e i) l'azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui al presente regolamento. 2.   Nei casi in cui un ente è un'entità di gruppo, fatto salvo l', il Comitato, il Consiglio e la Commissione, allorché si pronunciano sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, deliberano in modo da ridurre al minimo sia l'impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso sia l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell'Unione e nei suoi Stati membri, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera. 3.   Qualora a un'entità di cui all' del presente regolamento sia applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento di separazione delle attività, tale entità è considerata oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell', paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (16). 4.   Allorché si pronuncia sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di informare e consultare, se del caso, i rappresentanti del personale. Ciò non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei lavoratori negli organi di amministrazione secondo le leggi o prassi nazionali.
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