Art. 13 · Intervento precoce

Art. 13

Intervento precoce

In vigore dal 15 lug 2014
Intervento precoce 1.   La BCE o le autorità nazionali competenti informano il Comitato di qualsiasi misura che impongono ad un ente o gruppo di adottare o che adottano esse stesse a norma dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell', paragrafo 1, o dell' o 29 della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE. Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma. 2.   A partire dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti salvi i poteri della BCE e delle autorità nazionali competenti in conformità ad altri atti normativi dell'Unione, il Comitato può preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo in questione. Ai fini del primo comma, la BCE o l'autorità nazionale competente interessata monitorano attentamente, in collaborazione con il Comitato, le condizioni dell'ente o dell'impresa madre e la loro conformità a qualsiasi misura di intervento precoce che sia stata loro richiesta. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente forniscono al Comitato tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l'eventuale risoluzione dell'ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell', paragrafi da 1 a 15. 3.   Il Comitato ha il potere di imporre all'ente, o all'impresa madre, di contattare potenziali acquirenti per preparare la risoluzione dell'ente, fatti salvi i criteri di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e i requisiti in materia di segreto professionale stabiliti dall' del presente regolamento. Il Comitato ha altresì il potere di imporre alle pertinenti autorità nazionali di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'ente o il gruppo in questione. Il Comitato informa la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni che intraprende a norma del presente paragrafo. 4.   Se la BCE o le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre ad un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell', paragrafo 1, dell' o dell' della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, prima che l'entità o il gruppo abbiano pienamente rispettato la prima misura notificata al Comitato, esse informano il Comitato prima di imporre tali misure aggiuntive all'ente o al gruppo in questione. 5.   La BCE o l'autorità nazionale competente, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione interessate garantiscono che la misura aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni del Comitato volte a preparare la risoluzione a norma del paragrafo 2 siano coerenti.
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