Art. 11 · Obblighi semplificati e deroghe per taluni enti

Art. 11

Obblighi semplificati e deroghe per taluni enti

In vigore dal 15 lug 2014
Obblighi semplificati e deroghe per taluni enti 1.   Il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione di un'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può applicare obblighi semplificati in relazione all'elaborazione dei piani di risoluzione di cui all' o può concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani conformemente ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo. 2.   Le autorità nazionali di risoluzione possono proporre al Comitato di applicare obblighi semplificati ad enti o gruppi a norma dei paragrafi 3 e 4 o di concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani a norma del paragrafo 7. Detta proposta è motivata e accompagnata da tutta la documentazione pertinente. 3.   Quando riceve una proposta relativa all'applicazione di obblighi semplificati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato procede ad una valutazione dell'ente o del gruppo in questione e applica obblighi semplificati, se è improbabile che il dissesto dell'ente o del gruppo abbia conseguenze negative significative sul sistema finanziario o minacci la stabilità finanziaria ai sensi dell', paragrafo 5. A tal fine, il Comitato prende in considerazione: a) il tipo di attività dell'ente o del gruppo, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni e status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale e ambito e complessità delle sue attività; b) la sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per i sistemi di credito cooperativo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) l'esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all', paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); e d) la probabilità che il suo dissesto e la sua successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale. Il Comitato esegue la valutazione di cui al primo comma previa consultazione, se opportuno, delle autorità macroprudenziali nazionali e, se opportuno, del CERS. 4.   Nell'applicare gli obblighi semplificati, il Comitato stabilisce: a) il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione di cui all'; b) la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che può essere inferiore a quella prevista all', paragrafo 12; c) il contenuto e i particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell', paragrafo 9, del presente regolamento e della sezione B dell'allegato della direttiva2014/59/UE; d) il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui all' del presente regolamento, e alla sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE. 5.   L'applicazione degli obblighi semplificati non deve di per sé pregiudicare i poteri del Comitato di intraprendere eventuali azioni di risoluzione. 6.   Laddove si applichino obblighi di semplificazione, il Comitato impone la riassunzione della pienezza degli obblighi qualora venga meno una qualsiasi delle circostanze che li giustificava. 7.   Fatti salvi gli , quando riceve una proposta di derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, prevede deroghe all'obbligo di elaborare piani di risoluzione per gli enti affiliati ad un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all' del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora sia concessa una deroga a norma del primo comma, l'obbligo di elaborare il piano di risoluzione si applica su base consolidata all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, ogni riferimento fatto nel presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE include l'organismo centrale. 8.   Gli enti che sono soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro partecipante sono soggetti a piani individuali di risoluzione. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le operazioni di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro partecipante qualora: a) le sue attività superino complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000; o b) la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento superi il 20 %, salvo che il valore totale delle sue attività sia inferiore a EUR 5 000 000 000. 9.   Quando l'autorità nazionale di risoluzione che ha proposto l'applicazione di obblighi semplificati o la concessione della deroga conformemente al paragrafo 2 ritiene che la decisione di applicare gli obblighi semplificati o di concedere la deroga debba essere revocata, presenta una proposta in tal senso al Comitato. In tal caso, il Comitato adotta una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della motivazione addotta dall'autorità nazionale di risoluzione di cui ai fattori o circostanze di cui al paragrafo 3 o ai paragrafi 7 e 8. 10.   Il Comitato informa l'ABE in merito all'applicazione del presente articolo.
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