Art. 1
Riconoscimento del sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
In vigore dal 11 lug 2014
Riconoscimento del sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Spetta agli Stati membri o alle autorità di gestione garantire che tutte le misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico rendano noto il sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a una determinata operazione visualizzando:
a)
l'emblema dell'Unione in conformità all' in combinazione con un rifermento all'Unione europea, in conformità all';
b)
un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o, in caso di operazione cofinanziata da più fondi, un riferimento ai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità all'.
Storico versioni
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