Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 11 lug 2014
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura energetica applicabili alle unità di ventilazione residenziali.
2. Il presente regolamento non si applica a unità di ventilazione residenziali:
a)
unidirezionali (di estrazione o immissione) la cui potenza assorbita sia inferiore a 30 W;
b)
destinate esclusivamente a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
c)
destinate esclusivamente a funzionare in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo, e che rispettano le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di incendio del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d)
destinate esclusivamente a funzionare:
i)
a temperature di esercizio dell'aria movimentata superiori a 100 °C;
ii)
a temperatura ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato al di fuori del flusso di aria, superiore a 65 °C;
iii)
a temperatura dell'aria movimentata o a temperatura ambiente di esercizio del motore, se collocato al di fuori del flusso di aria, inferiore a – 40 °C;
iv)
ad una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c.;
v)
in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti contenenti sostanze abrasive;
e)
comprendenti uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o che consentano il trasferimento o l'estrazione di calore in aggiunta a quello prodotto dal sistema di recupero del calore, escluso il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento;
f)
classificate come cappe aspiranti da cucina, oggetto del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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