Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 11 lug 2014
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura energetica applicabili alle unità di ventilazione residenziali. 2.   Il presente regolamento non si applica a unità di ventilazione residenziali: a) unidirezionali (di estrazione o immissione) la cui potenza assorbita sia inferiore a 30 W; b) destinate esclusivamente a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); c) destinate esclusivamente a funzionare in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo, e che rispettano le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di incendio del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); d) destinate esclusivamente a funzionare: i) a temperature di esercizio dell'aria movimentata superiori a 100 °C; ii) a temperatura ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato al di fuori del flusso di aria, superiore a 65 °C; iii) a temperatura dell'aria movimentata o a temperatura ambiente di esercizio del motore, se collocato al di fuori del flusso di aria, inferiore a – 40 °C; iv) ad una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c.; v) in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti contenenti sostanze abrasive; e) comprendenti uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o che consentano il trasferimento o l'estrazione di calore in aggiunta a quello prodotto dal sistema di recupero del calore, escluso il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento; f) classificate come cappe aspiranti da cucina, oggetto del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione (6).
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