Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 2014
In deroga all'articolo 3, punto b) e all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, le partite di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione coperte dal modello di certificato veterinario «POR-X» figurante in tale allegato, provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.
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