Art. 16
In vigore dal 10 lug 2014
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all', il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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