Art. 7

Art. 7

In vigore dal 10 lug 2014
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati inseriti nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I; d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.
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