Art. 1 · Modifica

Art. 1

Modifica

In vigore dal 8 lug 2014
Articolo1 Modifica Alla sezione VI della parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), il paragrafo 22 è sostituito dal seguente: «22. Per la segnalazione separata dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti rinegoziati comprendono tutti i nuovi prestiti, diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito, già erogati, ma non ancora rimborsati al momento in cui la rinegoziazione ha luogo.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:756:oj#art-1