Art. 5
Valutazione della conformità
In vigore dal 7 lug 2014
Valutazione della conformità
1. I fabbricanti di unità di ventilazione espletano la valutazione di conformità di cui all' della direttiva 2009/125/CE applicando il sistema interno di controllo della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.
Ai fini della valutazione di conformità delle UVR il calcolo per il requisito del consumo specifico di energia si esegue in conformità all'allegato VIII del presente regolamento.
Ai fini della valutazione di conformità delle UVNR le misure e i calcoli relativi alle prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile si eseguono in conformità all'allegato IX del presente regolamento.
2. Il modulo di documentazione tecnica compilato in applicazione dell'allegato IV della direttiva 2009/125/CE contiene una copia delle informazioni relative al prodotto di cui agli allegati IV e V del presente regolamento.
Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un modello specifico di unità di ventilazione sono state ottenute tramite calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da dati relativi ad altre unità di ventilazione, o con entrambi i procedimenti, la documentazione tecnica comprende le informazioni seguenti:
a)
dati particolareggiati su tali calcoli o sulle estrapolazioni o su entrambi;
b)
dati particolareggiati sulle prove eseguite dai fabbricanti per verificare l'accuratezza dei calcoli e delle estrapolazioni;
c)
un elenco di tutti gli altri modelli di unità di ventilazione per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute con lo stesso procedimento;
d)
un elenco dei modelli equivalenti di unità di ventilazione.
Storico versioni
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