Art. 8
Rischio di liquidità
In vigore dal 3 lug 2014
Rischio di liquidità
1. Il gestore dello SPIS definisce un quadro integrato per la gestione dei rischi di liquidità determinati dai partecipanti allo SPIS, dalle banche di regolamento, dagli agenti nostro, dalle banche depositarie, dai fornitori di liquidità e da altri soggetti significativi.
2. Il gestore dello SPIS predispone strumenti operativi ed analitici efficaci per identificare, misurare e monitorare in modo continuativo e tempestivo i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l'uso di liquidità infragiornaliera.
3. Il gestore dello SPIS detiene o si assicura che i partecipanti detengano sempre liquidità sufficiente in tutte le valute nelle quali opera per effettuare regolamenti in giornata di obbligazioni di pagamento in un ampia gamma di scenari di stress potenziali. Se del caso, in tale ipotesi sono compresi regolamenti infragiornalieri e plurigiornalieri. Tali scenari di stress includono: a) un inadempimento, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, del partecipante che insieme alle proprie consociate, detiene gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato; e b) altri scenari in conformità con il paragrafo 11.
4. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene, ovvero si assicura che i partecipanti detengano, liquidità sufficiente, in conformità con il paragrafo 3, a provvedere al regolamento tempestivo degli obblighi di pagamento in caso di inadempimento del partecipante che insieme alle proprie consociate, ha gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato determinati in base al paragrafo 3, lettera a) in uno dei seguenti modi:
a)
in contante presso l'Eurosistema; ovvero
b)
in garanzie idonee come definite nel sistema di garanzie dell'Eurosistema stabilito dall'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (5), in particolare se il gestore dello SPIS ha accesso alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.
5. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene, o si assicura che i partecipanti detengano, liquidità sufficiente, in conformità con il paragrafo 3, lettera b), in uno dei modi definiti al paragrafo 4 ovvero presso una banca commerciale con adeguato merito di credito o in uno o più dei seguenti strumenti:
a)
linee di credito irrevocabili;
b)
swap in valuta predefiniti;
c)
pronti contro termine predefiniti;
d)
attività definite all', paragrafo 1, detenute da un depositario;
e)
investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante mediante accordi di finanziamento prestabiliti per il quali il gestore dello SPIS può dimostrare all'autorità competente, in base ad un'adeguata valutazione interna, che gli accordi di finanziamento sono altamente affidabili anche in condizioni di mercato estreme, ma plausibili.
Il gestore dello SPIS è pronto a fornire prova all'autorità competente, sulla base di un'adeguata valutazione interna, che la banca commerciale presenta un merito di credito adeguato.
6. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o pagamenti unilaterali in valute diverse dall'euro detiene, ovvero si assicura che i partecipanti detengano, risorse liquide, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 con le modalità definite nel paragrafo 5.
7. Ove il gestore dello SPIS integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, queste ultime devono essere presumibilmente negoziabili o accettabili in garanzia (ad esempio per linee di credito, swap o pronti contro termine) in base ad una valutazione condotta caso per caso in ipotesi di inadempimento, anche se ciò non possa essere predeterminato o con certezza o garantito in caso di condizioni di mercato estreme ma plausibili. Qualora un partecipante integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, il gestore dello SPIS garantisce che tali attività rispettino i requisiti di cui al primo periodo. Le attività si presumono negoziabili o idonee a essere accettate a garanzia se il gestore dello SPIS ha tenuto conto delle norme e delle prassi della relativa banca centrale sull'idoneità delle garanzie.
8. Il gestore dello SPIS non deve presumere l'erogazione di credito d'urgenza da parte di autorità bancarie centrali.
9. Il gestore dello SPIS adopera la dovuta diligenza per verificare che ciascun fornitore di liquidità in favore dello SPIS ai sensi del paragrafo 3: a), disponga di informazioni sufficienti e aggiornate per comprendere e gestire i propri rischi di liquidità associati alla fornitura di contante o altre attività; e b) abbia la capacità di fornire contante o attività come richiesto. Il gestore dello SPIS verifica con periodicità almeno annuale la propria ottemperanza all'obbligo di dovuta diligenza. Sono accettati come fornitori di liquidità solo soggetti che hanno accesso al credito della banca centrale di emissione. Il gestore dello SPIS sottopone a regolare verifica le proprie procedure di accesso alle risorse liquide dello SPIS.
10. Il gestore dello SPIS avente accesso a conti, servizi di pagamento o servizi titoli offerti dalla banca centrale provvede a farne uso, ove possibile.
11. Il gestore dello SPIS determina mediante prove di stress rigorose il fabbisogno di contante e delle altre attività necessario a soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4. Tale fabbisogno è sottoposto a regolari verifiche considerando, tra l'altro, un'ampia gamma di scenari che includono:
a)
i picchi di volatilità dei prezzo delle predette attività registrati storicamente;
b)
variazioni di altri fattori di mercato inclusi, tra gli altri, determinanti dei prezzi e curve dei rendimenti;
c)
l'inadempimento di uno o più partecipanti nello stesso giorno o in giorni consecutivi;
d)
pressioni simultanee sui mercati monetari e finanziari;
e)
uno spettro di futuri scenari di stress in una varietà di condizioni di mercato estreme ma plausibili.
Tali scenari devono altresì tenere in considerazione l'architettura e le regole di funzionamento dello SPIS, esaminare tutti i soggetti che espongono lo SPIS a rilevanti rischi di liquidità inclusi tra gli altri, banche di regolamento, banche corrispondenti (agenti nostro), banche depositarie, fornitori di liquidità e IMF collegate e coprire, se del caso, periodi di più giorni.
12. Il gestore dello SPIS documenta le ragioni per le quali detiene un certo ammontare di contante e di altre attività mantenute presso di sé o di altri partecipanti e predispone adeguati meccanismi finalizzati alla loro gestione. Esso istituisce procedure chiare per segnalare al Consiglio l'esito delle prove di stress. Il gestore utilizza tali risultati per valutare l'adeguatezza del quadro per la gestione dei rischi di liquidità e per apportarvi modifiche.
13. Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure chiare per consentire allo SPIS di assicurare il regolamento stesso giorno di obblighi di pagamento e, se del caso, di provvedervi tempestivamente su base infragiornaliera o plurigiornaliera in caso di inadempimento di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure:
a)
fronteggiano carenze di liquidità impreviste e potenzialmente non coperte;
b)
sono finalizzate ad evitare ricalcoli, revoche o ritardi nel regolamento in giornata di obblighi di pagamento;
c)
indicano le modalità per riportare il contante e le altre attività utilizzare dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai sensi dei paragrafi da 3 a 5.
Storico versioni
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