Art. 6 · Rischio di credito

Art. 6

Rischio di credito

In vigore dal 3 lug 2014
Rischio di credito 1.   Il gestore dello SPIS istituisce un solido quadro per misurare, monitorare e gestire le proprie esposizioni creditizie nei confronti dei partecipanti e quelle tra partecipanti originate dai processi di pagamento, compensazione e regolamento. 2.   Il gestore dello SPIS individua tutte le fonti di rischio di credito. La misurazione e il monitoraggio delle esposizioni creditizie ha luogo nel corso dell'intera giornata, mediante l'utilizzo di informazioni tempestive e strumenti idonei di gestione del rischio. 3.   Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema di regolamento netto differito (DNS) con garanzia di regolamento, che incorra in un'esposizione creditizia nei confronti dei propri partecipanti, copre detta esposizione nei confronti di ciascun partecipante mediante l'utilizzo di garanzie reali, fondi a garanzia, capitale (previa deduzione delle somme destinate a copertura del rischio di impresa) o altre risorse finanziarie equivalenti. 4.   Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un DNS senza garanzia di regolamento, ma i cui partecipanti siano esposti a rischi creditizi determinati da pagamenti, compensazioni e regolamenti effettuati nell'ambito dello SPIS, adotta regole o conclude accordi contrattuali con tali partecipanti. Le regole e gli accordi contrattuali assicurano che i partecipanti forniscano risorse sufficienti, nell'accezione di cui al paragrafo 3, a copertura dell'esposizione creditizia derivante dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS relativa ai due partecipanti che, insieme alle loro consociate, hanno la maggiore esposizione creditizia. 5.   Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per ovviare alle perdite dirette causate da inadempimenti delle rispettive obbligazioni nei confronti dello SPIS da parte di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure disciplinano la ripartizione di perdite potenzialmente non garantite, incluso il rimborso di fondi presi in prestito da fornitori di liquidità. Queste includono le regole e le procedure adottate dal gestore dello SPIS per riportare le risorse finanziarie utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito al paragrafo 3.
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