Art. 4 · Governo societario

Art. 4

Governo societario

In vigore dal 3 lug 2014
Governo societario 1.   Il gestore dello SPIS stabilisce obiettivi formalizzati che attribuiscano massima priorità alla sicurezza e all'efficienza dello SPIS. Gli obiettivi fanno esplicita menzione del sostegno alla stabilità finanziaria e ad altre pertinenti considerazioni di interesse pubblico, in particolare all'apertura e all'efficienza dei mercati finanziari. 2.   Il gestore dello SPIS stabilisce assetti di governo societario che delineino con chiarezza competenze e responsabilità in appositi documenti. Tali assetti sono resi accessibili all'autorità competente, ai proprietari e ai partecipanti. La relativa documentazione è pubblicata dal gestore dello SPIS in versione sintetica. 3.   Il ruolo e le responsabilità del Consiglio sono chiaramente definiti. Il ruolo e le responsabilità del Consiglio includono: a) l'individuazione di chiari obiettivi strategici per lo SPIS; b) l'istituzione di procedure documentate per il funzionamento dello SPIS, ivi incluse le procedure per individuare, affrontare e gestire i conflitti di interesse dei membri del Consiglio; c) ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, la predisposizione di misure efficaci di selezione, controllo e, se del caso, rimozione dei membri della dirigenza; d) ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, la fissazione di idonee linee di condotta in tema di remunerazione coerenti con le migliori pratiche e basate su risultati di lungo periodo. 4.   Ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, il Consiglio verifica il proprio rendimento complessivo e quello individuale dei suoi membri con cadenza almeno annuale. 5.   La composizione del Consiglio assicura l'integrità e, ad eccezione degli SPIS dell'Eurosistema, una combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS, sia in materia di mercati finanziari in genere tali da permettere al Consiglio di svolgere il proprio ruolo e adempiere ai propri compiti. La composizione dipende altresì dai criteri generali di suddivisione delle responsabilità ai sensi della legislazione nazionale. Ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, ove consentito dalla legislazione nazionale, il Consiglio include membri non esecutivi. 6.   Ruolo, responsabilità e rapporti gerarchici della dirigenza sono chiaramente definiti. La loro composizione assicura l'integrità e la combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS sia, in materia di mercati finanziari in genere, tali da permettere alla dirigenza di adempiere ai propri compiti relativi al funzionamento e alla gestione del rischio del gestore dello SPIS. Tra le responsabilità della dirigenza rientrano quelle di assicurare, sotto la direzione del Consiglio: a) che le attività gestore dello SPIS siano coerenti con i suoi obiettivi, la sua strategia e la sua tolleranza del rischio; b) che i controlli interni e le relative procedure siano adeguatamente concepite, attuate e sorvegliate in modo tale da promuovere gli obiettivi del gestore dello SPIS; c) che i controlli interni e le relative procedure siano soggette a regolare revisione e verifica da parte di funzioni di controllo del rischio e di revisione interna dotate di personale sufficiente e adeguatamente formato; d) il coinvolgimento attivo nelle procedure di gestione del rischio; e) che al quadro di gestione del rischio dello SPIS siano destinate risorse sufficienti. 7.   Il Consiglio istituisce e sorveglia un quadro documentato per la gestione del rischio che: a) comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS; b) attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio; c) disciplina il processo decisionale in situazioni di crisi e di emergenza; d) disciplina le funzioni di controllo interno. Il Consiglio assicura che alle funzioni di gestione del rischio e di controllo interno siano attribuite sufficienti autorità, indipendenza risorse e accesso al Consiglio. 8.   Il Consiglio assicura che le decisioni più rilevanti sull'assetto tecnico e funzionale, sulle regole e sulla strategia complessiva dello SPIS, in particolare per ciò che attiene alla scelta del sistema di compensazione e regolamento, della struttura operativa, dell'ambito dei prodotti compensati o regolati e sull'utilizzo di tecnologie e procedure rispondano in modo adeguato all'interesse legittimo dei soggetti interessati dello SPIS. I soggetti interessati e, ove opportuno, il pubblico sono consultati con ragionevole anticipo in merito a tali decisioni.
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