Art. 3 · Solidità giuridica

Art. 3

Solidità giuridica

In vigore dal 3 lug 2014
Solidità giuridica 1.   Il gestore dello SPIS verifica se la legge applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici interessati garantisce un elevato grado di certezza rispetto a tutti gli aspetti sostanziali dell'attività dello SPIS e fornisce per essi un adeguato supporto. 2.   Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure e stipula contratti chiari e coerenti con la disciplina applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici interessati. 3.   Il gestore dello SPIS deve essere in grado di specificare in modo chiaro e comprensibile la legge applicabile, le regole, le procedure e i contratti per il funzionamento dello SPIS all'autorità competente, ai partecipanti e, se del caso, ai clienti dei partecipanti. 4.   Il gestore dello SPIS adotta misure idonee ad assicurare che le regole e le procedure adottate e i contratti siano legalmente vincolanti in tutti gli ordinamenti giuridici interessati e che le azioni intraprese in forza di dette regole, procedure e contratti non siano annullate, rese inefficaci o sospese. 5.   Il gestore dello SPIS che esercita la propria attività in più ordinamenti giuridici identifica e limita i rischi che derivano da disposizioni normative potenzialmente confliggenti. 6.   Il gestore dello SPIS si adopera per assicurare la designazione dello SPIS ai sensi della direttiva 98/26/CE.
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