Art. 24 · Riesame

Art. 24

Riesame

In vigore dal 3 lug 2014
Riesame Il Consiglio direttivo riesamina l'applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni due anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.
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