Art. 24
Riesame
In vigore dal 3 lug 2014
Riesame
Il Consiglio direttivo riesamina l'applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni due anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:795:oj#art-24