Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 lug 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento: 1) per «sistema di pagamento» si intende un accordo formale fra tre o più partecipanti, senza contare eventuali banche di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione o partecipanti indiretti, con regole comuni e procedure standardizzate per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti; 2) «ordine di pagamento» ha il medesimo significato di cui all', punto i), primo trattino della direttiva 98/26/CE; 3) per «rischio sistemico» si intende il rischio che l'incapacità di un partecipante o di un gestore di uno SPIS di adempiere alla scadenza ai propri obblighi impedisca ad altri partecipanti e/o gestori di uno SPIS di adempiere i propri entro il termine prescritto, con potenziali ripercussioni negative che mettano a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o la fiducia nello stesso; 4) per «gestore dello SPIS» si intende il soggetto giuridico responsabile della gestione di uno SPIS; 5) per «autorità competente» si intende la banca centrale dell'Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, identificata come tale a norma dell', paragrafo 2; 6) per «SPIS dell'Eurosistema»si intende uno SPIS di proprietà e gestito da una banca centrale dell'Eurosistema; 7) per «rischio legale» si intende il rischio determinato dall'applicazione di leggi o regolamenti, al quale consegue di solito una perdita; 8) per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, risulti incapace di adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza o in futuro; 9) per «rischio di liquidità» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, non disponga di fondi sufficienti per adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza ancorché possa disporre di fondi sufficienti per adempiervi in futuro; 10) per «rischio operativo» si intende il rischio che carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi esterni o da servizi esternalizzati provochino la riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi forniti da uno SPIS; 11) per «rischio di custodia» si intende il rischio di perdite sulle attività detenute in custodia in caso di insolvenza di un custode o subcustode, negligenza, frode, cattiva gestione o errori contabili; 12) per «rischio di investimento» si intende la perdita sopportata dal gestore dello SPIS o da un partecipante quando il gestore dello SPIS investe le proprie risorse o quelle dei suoi partecipanti, ad esempio le garanzie; 13) per «rischio di mercato» si intende il rischio di perdite su posizioni iscritte a bilancio o fuori bilancio, determinate da oscillazioni dei prezzi di mercato; 14) per sistema di regolamento differito su base netta (Deferred Net Settlement, DNS) si intende un sistema che provvede al regolamento su base netta al termine di un ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o durante la giornata lavorativa; 15) per «garanzia transfrontaliera» si intende una garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese nel quale detta attività è accettata in garanzia, almeno uno dei seguenti elementi è estero: a) la valuta di denominazione; b) il paese nel quale le attività sono ubicate; ovvero c) il paese nel quale ha sede l'emittente; 16) per «pagamento transfrontaliero» si intende un pagamento effettuato tra partecipanti insediati in differenti paesi; 17) per «infrastruttura del mercato finanziario» (IMF) si intende un sistema multilaterale tra le istituzioni partecipanti, compreso il gestore del sistema, utilizzato per compensare, regolare o registrare pagamenti, titoli, derivati o altre transazioni finanziarie; 18) per «partecipante» si intende un soggetto che è identificato o riconosciuto da un sistema di pagamento e autorizzato, direttamente o indirettamente, a inviare e ricevere ordini di pagamento verso o dal sistema; 19) per «Consiglio» si intende il consiglio di amministrazione o di sorveglianza del gestore di uno SPIS o entrambi, secondo la legislazione nazionale; 20) per «dirigenza» si intendono gli amministratori con incarichi esecutivi, ad esempio i membri dell'organo di amministrazione impegnato nella gestione corrente del gestore dello SPIS costituito in forma di società a struttura monistica, e i membri di un consiglio di gestione del gestore dello SPIS costituito in forma di società a struttura dualistica; 21) per «soggetti interessati» si intendono i partecipanti e le IMF che concorrono a determinare il rischio in uno SPIS e, in base a una valutazione condotta caso per caso, gli altri attori del mercato interessati; 22) per «esposizione creditizia» si intende un somma o un valore rispetto al quale sussiste il rischio che un partecipante non provveda al regolamento integrale, alla scadenza o in un momento successivo; 23) per «garanzia» si intende un'attività o l'impegno assunto da un terzo utilizzato dal datore della garanzia per garantire un'obbligazione nei confronti del beneficiario di essa. Le garanzie comprendono sia quelle nazionali sia quelle transfrontaliere; 24) per «fornitore di liquidità» si intende il fornitore di contante ai sensi degli , paragrafo 3, 6, paragrafo 5, 8, paragrafi 1, 9 e 11 ovvero di attività ai sensi dell', paragrafo 4, compresi i partecipanti allo SPIS o soggetti esterni; 25) per «condizioni di mercato estreme, ma plausibili» si intende una serie di condizioni storiche e ipotetiche, ivi compresi i periodi caratterizzati da più elevata volatilità, registrate sui mercati serviti dallo SPIS; 26) per «data di regolamento prevista» si intende la data immessa nel SPIS come data di regolamento da parte del mittente di un ordine di trasferimento; 27) per «rischio di impresa» si intende qualsiasi potenziale deterioramento della posizione finanziaria dello SPIS dal punto di vista commerciale a causa di una diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese tale da determinare un'eccedenza delle spese rispetto alle entrate e sfociare in una perdita da imputare al capitale; 28) per «piano di risanamento» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per ripristinarne il regolare funzionamento; 29) per «piano di liquidazione ordinata» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per l'ordinata cessazione della sua attività; 30) l'aggettivo «rilevante» qualifica un rischio, un rapporto di dipendenza e/o un cambiamento suscettibili di influenzare la capacità di un soggetto di prestare o fornire i servizi previsti; 31) per «autorità rilevanti»si intendono le autorità che hanno un interesse legittimo ad accedere alle informazioni di uno SPIS per adempiere ai propri obblighi di legge, ad esempio le autorità di risoluzione delle crisi e i soggetti che esercitano la vigilanza sui partecipanti principali; 32) per «rischio di capitale» si intende il rischio che una controparte perda l'intero valore impegnato nell'operazione, ad esempio il rischio che il venditore di un'attività finanziaria consegni l'attività irrevocabilmente senza ricevere in cambio il pagamento o il rischio che il compratore di un'attività finanziaria paghi per essa, ma non la riceva; 33) per «banca depositaria» si intende la banca che detiene e custodisce le attività finanziarie di terze parti; 34) per «banca di regolamento» si intende la banca presso la quale sono accesi i conti relativi ai pagamenti sui quali ha luogo l'adempimento delle obbligazioni originate da un sistema di pagamento; 35) per «agente nostro» si intende una banca utilizzata dai partecipanti di uno SPIS per il regolamento; 36) per «pagamento unilaterale» si intende un pagamento che interessa un solo trasferimento di fondi in un'unica valuta; 37) per «pagamento bilaterale» si intende un pagamento che interessa due trasferimenti di fondi in differenti valute in un sistema di regolamento con scambio di attività verso corrispettivo; 38) per «rischio di correlazione sfavorevole» si intende il rischio scaturito dall'esposizione di un partecipante o di un emittente ove la garanzia prestata da quel partecipante o emessa da quell'emittente è strettamente correlata al suo rischio di credito; 39) «giorno lavorativo» ha lo stesso significato di cui all', lettera n), della direttiva 98/26/CE.
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