Art. 17 · Modalità di partecipazione a più livelli

Art. 17

Modalità di partecipazione a più livelli

In vigore dal 3 lug 2014
Modalità di partecipazione a più livelli 1.   Al fine della gestione del rischio, il gestore dello SPIS assicura che le regole, le procedure e gli accordi contrattuali dello SPIS gli consentano di raccogliere informazioni relative alla partecipazione indiretta al fine di identificare, monitorare gestire i rischi rilevanti per lo SPIS che derivano da tale partecipazione. Tali informazioni riguardano almeno gli aspetti di seguito indicati: a) la quota di attività svolta dai partecipanti diretti per conto di quelli indiretti; b) il numero di partecipanti indiretti che provvedono al regolamento tramite singoli partecipanti diretti; c) il volume o il valore dei pagamenti nello SPIS originati da ciascun partecipante indiretto; d) il volume o il valore dei pagamenti di cui al punto c) in rapporto a quelli del partecipante diretto mediante il quale il partecipante indiretto accede allo SPIS. 2.   Il gestore dello SPIS individua interdipendenze significative tra partecipanti diretti ed indiretti suscettibili di influenzare lo SPIS. 3.   Il gestore dello SPIS identifica i partecipanti indiretti che pongono rischi rilevanti per lo SPIS e i partecipanti diretti attraverso i quali essi accedono al sistema allo scopo di gestire tali rischi. 4.   Il gestore dello SPIS sottopone a revisione i rischi determinati da meccanismi di partecipazione a più livelli con periodicità almeno annuale. Ove ciò si renda necessario per assicurare l'adeguata gestione dei rischi, esso intraprende azioni idonee a contenerli.
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