Art. 14 · Custodia e rischi di investimento

Art. 14

Custodia e rischi di investimento

In vigore dal 3 lug 2014
Custodia e rischi di investimento 1.   Il gestore dello SPIS detiene le attività proprie e quelle dei suoi partecipanti presso soggetti vigilati e regolamentati (di seguito, «custodi») dotati di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni che assicurino un'integrale protezione di tali attività contro il rischio di perdita in caso di insolvenza, negligenza, frode, cattiva amministrazione o errori contabili del custode o del subcustode. 2.   Il gestore dello SPIS ha tempestivo accesso alle attività proprie e a quelle fornite dai partecipanti. 3.   Il gestore dello SPIS valuta e apprezza la propria esposizione verso le banche depositarie tenendo conto dell'intero ambito delle relazioni intrattenute con ciascuna di esse. 4.   Il gestore dello SPIS determina la propria strategia di investimento in modo coerente con la propria strategia globale di gestione del rischio e ne dà integrale comunicazione ai partecipanti. La strategia di investimento è soggetta revisione con periodicità almeno annuale. 5.   Gli investimenti del gestore dello SPIS nel quadro della sua strategia di investimento sono garantiti da debitori di alto profilo o dalla possibilità di un'azione di rivalsa su questi ultimi. Il gestore dello SPIS definisce i criteri per individuare i debitori di alto profilo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti con minimo rischio di credito, di mercato e di liquidità. 6.   I paragrafi da 3 a 5 non si applicano agli SPIS dell'Eurosistema.
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